Art. 12
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Restituzione degli atti al giudice 'a quò affinché, in relazione a sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato con la quale, in sede di appello, è stato riconosciuto il diritto degli interessati alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, valuti la eventuale incidenza di tale pronuncia sul giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante rilevanza o meno della sollevata questione. - Su altro caso di restituzione degli atti al giudice 'a quò in seguito a fatti sopravvenuti di rilievo processuale, O. n. 65/1991. red.: S.P.
Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009. 223 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti e incorporata nell'Ente il quale nei riguardi delle categorie di personale gia' iscritte all'Opera stessa e dei loro superstiti provvede:
tolto: 1) al conferimento di assegni vitalizi a favore dei dispensati dal servizio per infermita' o eta' avanzata senza diritto a pensione, nonche' a favore delle vedove e degli altri congiunti che non abbiano diritto a pensione, secondo le norme e alle condizioni di cui al testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni;
tolto: 2) al ricovero, alla educazione, ed alla istruzione degli orfani;
tolto: 3) al conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio attivo che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi universitari o di perfezionamento in Italia o all'estero;
tolto: 4) alla liquidazione di una indennita' di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio con diritto a pensione ovvero ai loro superstiti, secondo le norme e nelle condizioni previste nel titolo VI del predetto testo unico e successive modificazioni;
tolto: 5) all'invio dei figli dei dipendenti in luogo di cura marina o montana, se riconosciuti bisognosi di cure climatiche.
tolto: L'Ente provvede inoltre alla concessione degli assegni vitalizi facoltativi di cui al titolo VIII del predetto testo unico.
tolto: Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione delle anzidette prestazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art12 · fonte del testo
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