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Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla C.P.D.E.L. Per il periodo precedente al trasferimento si applica l'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315. Al personale trasferito allo Stato si applicano le disposizioni sul trattamento pensionistico stabilito per i dipendenti dello Stato dal testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092. Per il periodo precedente al trasferimento e' effettuato il ricongiungimento dei servizi ai sensi dell'articolo 12 del predetto testo unico. Sia per il personale trasferito allo Stato, sia per quello trasferito alle regioni, e' fatto salvo il diritto di optare per il mantenimento dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di trasferimento. Al personale che opti per la predetta assicurazione non si applicano i precedenti commi del presente articolo.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1976 al 1 gennaio 1981

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 179/1980

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1980

    Sono invasive della sfera della competenza regionale sullo stato giuridico ed economico del personale addetto alla Regione, le norme della legge statale che - nel disciplinare il trasferimento di personale da un ente soppresso alla Regione - regolano il trattamento di pensione, l'assistenza malattie e l'indennita` di buonuscita dei dipendenti trasferiti anche per il periodo di servizio successivo al trasferimento e da prestare presso la Regione. Vanno pertanto dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 7 della legge 18 novembre 1975 n. 764 nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale traferito dall'ente soppresso "Gioventu` italiana" presti alle dipendenze della Regione medesima. Pertanto sono illegittimi costituzionalmente gli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975 , nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima.

    Art. 3 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 2 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 6 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 7 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana"

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art6 · fonte del testo

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