Art. 23 — Sospensione dei rimborsi e compensazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1998 al 22 ottobre 2015. Leggi il testo vigente →

Nei casi in cui l'autore della violazione o i ((soggetti obbligati in solido)) vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere sospeso se e' stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorche' non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 1 In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai ((soggetti obbligati in solido)) sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che puo' disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 1 Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, e' ammessa azione avanti al tribunale, cui e' rimesso il potere di sospensione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

1

con decorrenza dal 1 aprile 1998

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

Testo in vigore dal 16 luglio 1998 al 22 ottobre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1998 al 16 luglio 1998. 12 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati tolto: ai sensi dell'articolo 11, comma 1, aggiunto: in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere sospeso se … 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati tolto: ai sensi dell'articolo 11, comma 1, aggiunto: in solido sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che puo' disporne la sospensione ai sensi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

    Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu' sfavorevole al contribuente."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art23 · fonte del testo

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