Art. 22 — Ipoteca e sequestro conservativo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2016 al 19 dicembre 2018. Leggi il testo vigente →

In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (1) Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. ((Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine e' triplicato.)) La commissione decide con sentenza. (( Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. )) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156)). Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, ((la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.)) In tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. ((7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:

  • a)se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;
  • b)se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;
  • c)a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione.))

Testo in vigore dal 1 gennaio 2016 al 19 dicembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2009 al 1 gennaio 2016. 113 parole tolte, 140 parole aggiunte in 4 capoversi.

… consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. aggiunto: Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine e' triplicato. La commissione decide con sentenza. tolto: In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo aggiunto: Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidentetolto: , ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivatotolto: . Contro il decreto e' ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in aggiunto: assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consigliotolto: , provvede con sentenza. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili aggiunto: entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, tolto: idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa aggiunto: la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. aggiunto: 7. I provvedimenti cautelari tolto: perdono efficacia se aggiunto: pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:

aggiunto: a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;

aggiunto: b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto aggiunto: impositivo, di contestazione o di irrogazionetolto: . Inaggiunto: ; in tal caso, il presidente della commissione tolto: tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, aggiunto: dispone la cancellazione dell'ipotecatolto: . I provvedimenti perdono altresi' efficaciaaggiunto: ;

aggiunto: c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso tolto: o la domanda aggiunto: avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;472~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari