Codice di giustizia contabile

Art. 77 c.g.c. — Sequestro conservativo in appello

[1]1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili ((della controparte)), comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.

[2]((2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonche' ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.)) ((3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.))

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

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Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 29 parole tolte, 100 parole aggiunte in 3 capoversi.

… davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili aggiunto: della controparte, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.

2. tolto: Sulla domanda decide il presidente o un suo delegato con decreto reclamabile al collegio, secondo le modalita' previste dall'articolo 76, comma 3.

tolto: 3. Si applica l'articolo 76, comma 4 aggiunto: Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonche' ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4. 3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art77 · fonte del testo

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