Con riguardo alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo escluse quelle penali) va detto che il legislatore delegante ha assegnato al potere delegato il compito di adeguare la preesistente disciplina delle sanzioni tributarie alla riforma che la legge delega prefigurava, demandando al Governo la scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, ma subordinando tale scelta ad un preciso criterio, quello di commisurare e graduare le sanzioni alla entità delle violazioni, al fine di adeguare alla riforma la disciplina della situazione preesistente. Non può, perciò, affermarsi che il legislatore delegato non avesse la strada segnata da principi e criteri direttivi, giusta le indicazioni dell'art.76 Cost.. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, n. 11, l. 9 ottobre 1971, n. 825 e, in via derivata, degli artt. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 92 e 95 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.) - S. n. 111/86.
Art. 76 cost. · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 47 Accertamento imposte sui redditi · Art. 55 Accertamento imposte sui redditi