Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
[2](articolo 14 del decreto legislativo n. 471 del 1997)
[3]1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte e' soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
