Art. 89 — Esenzione dell'azione revocatoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

In caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito dall'art. 88, il pretore pronuncia con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione e dispone che si proceda a nuovo incanto ai sensi degli articoli 81 e seguenti. Il prezzo base del nuovo incanto e' stabilito in misura pari a quello della precedente aggiudicazione. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore l'aggiudicatario inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art89 · fonte del testo

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