[1]invenduti (articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, l'agente della riscossione entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del secondo incanto o a un terzo incanto a offerta libera. 2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, e' invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, a enti di beneficenza e assistenza, secondo le determinazioni dell'agente della riscossione, che ne redige verbale.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art167 · fonte del testo

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