Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 32/1983

    Altra decisione
    22 febbraio 1983

    Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 76 e 77, comma primo, Cost. - degli artt. 7 (che stabilisce i termini per i versamenti dei tributi in conto corrente postale), 8 (che stabilisce i termini per i versamenti diretti all'Erario), 92 (secondo cui è posta, a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti, una sopratassa proporzionale ai tributi stessi) e 98 (che stabilisce le modalità di applicazione della sopratassa) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, postoché: in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, entrata in vigore posteriormente alle ordinanze di rimessione, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92 del d.P.R. 602/1973 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute; tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516; i giudizi a quibus vertono tutti su sanzioni applicate ai sensi dell'art. 92 del citato d.P.R. n. 602/1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie remittenti accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni proposte siano tuttora rilevanti.

    Art. 7 Riscossione imposte sul reddito · Art. 8 Riscossione imposte sul reddito · Art. 92 Riscossione imposte sul reddito · Art. 98 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1973

1973oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 26 luglio 2005 — 1 gennaio 2027in vigoreper 21 anni
  3. 15 gennaio 2000 — 26 luglio 2005per 6 anni
  4. 1 luglio 1998 — 15 gennaio 2000per un anno
  5. 31 luglio 1994 — 1 luglio 1998per 4 anni
  6. 25 marzo 1993 — 31 luglio 1994per un anno
  7. 2 marzo 1989 — 25 marzo 1993per 4 anni
  8. 2 marzo 1983 — 2 marzo 1989per 6 anni
  9. 31 dicembre 1981 — 2 marzo 1983per un anno
  10. 3 dicembre 1981 — 31 dicembre 1981per 28 giorni
  11. 8 novembre 1981 — 3 dicembre 1981per 25 giorni
  12. 20 gennaio 1977 — 8 novembre 1981per 5 anni
  13. 29 dicembre 1974 — 20 gennaio 1977per 2 anni
  14. 16 ottobre 1973 — 29 dicembre 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 2005 al 1 gennaio 2027. 354 parole tolte, 12 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'esattoria devono essere eseguiti:

tolto: 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma;)

tolto: 2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;

tolto: 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);

tolto: 3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e);

tolto: 3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera d).

tolto: 4) NUMEROaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 21 NOVEMBRE 1997 aggiunto: 24 MARZO 2025, N. tolto: 461;

tolto: 5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. COMMA ABROGATO aggiunto: 33, COME MODIFICATO DAL D.tolto: LGS. 21 NOVEMBRE 1997aggiunto: L. 31 DICEMBRE 2025, N. tolto: 461. Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. aggiunto: 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art8 · fonte del testo

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