[1]in tema di versamento della ritenuta a titolo d'imposta (articolo 4 ((, commi 1, 2, 3 e 5)) decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

[2]1. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 4, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'articolo 64, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalita' previste con decreto del Ministro dell'economia e finanze. 2. I soggetti di cui all'articolo 63, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 63 e 64, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi e altri frutti maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. 3. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141)). 5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui all'articolo 63, comma 4 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti, al pagamento della stessa nonche' degli interessi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2025 al 7 agosto 2026. 24 parole tolte, 16 parole aggiunte in 2 capoversi.

in tema di versamento della ritenuta a titolo d'imposta (articolo 4aggiunto: , commi 1, 2, 3 e 5 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)

… imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 4. tolto: La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141. 5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art65 · fonte del testo

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