Art. 66 — Avviso di vendita dei beni pignorati

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Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

Testo in vigore dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1991

    Questione infondata
    24 maggio 1991

    La mancata previsione, nell'art. 66, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di un diritto del cessionario d'azienda alla notifica dell'avviso di accertamento relativo alla rettifica del reddito derivante dall'azienda nell'anno della cessione ed in quello anteriore, non comporta, a scapito dello stesso cessionario, una compressione della tutela giurisdizionale lesiva dell'art. 24 Cost.. Non diversamente dal coobbligato in solido, anche il cessionario d'azienda, infatti - come ritenuto dalla Corte di cassazione - può far valere le sue ragioni innanzi alle commissioni tributarie, impugnando autonomamente l'avviso di mora e contestando non solo i presupposti della sua (limitata) responsabilità, ma anche la sussistenza del debito d'imposta del cedente. Inoltre, a conferma dell'ampia tutela assicuratagli, il cessionario d'azienda ha diritto (art. 66, ult. comma) al rilascio da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una certificazione che gli consente di comprendere l'intera situazione tributaria dell'azienda, fermo restando che nel giudizio d'impugnativa dell'avviso di mora grava sempre sull'Amministrazione finanziaria l'onere probatorio circa i presupposti della sua responsabilità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Sulla possibilità di impugnare l'avviso di mora v. S. n. 313/1985 e sulla estensione di tale principio al coobbligato in solido v. O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989, 178/1990.

    Art. 66 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 249 parole tolte, 129 parole aggiunte.

tolto: Nel caso di cessione di aziende l'esattore puo' procedere al pignoramento dei beni mobili e delle merci ad esse relativi per il recupero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' relative sopratasse, pene pecuniarie e interessi dovuti, per l'anno o l'esercizio in cui e' avvenuta la cessione e per quello anteriore, da tutti i precedenti titolari quando alla formazione degli imponibili nei loro confronti hanno concorso redditi derivanti dall'azienda ceduta. Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per quella sul reddito delle persone giuridiche, il pignoramento e' limitato al debito d'imposta proporzionalmente imputabile al reddito d'impresa. Quando alla formazione del reddito d'impresa concorrono una pluralita' di aziende, la responsabilita' dell'acquirente e' limitata alla parte di imposta imputabile alla quota di reddito derivante dall'azienda ceduta. Qualora trattisi di imposta sul reddito delle persone fisiche l'azione esecutiva e' limitata al recupero di una quota di imposta non eccedente la misura del venticinque per cento del reddito derivante dall'azienda ceduta per ogni periodo d'imposta. Agli effetti dei commi precedenti, si presume avvenuta la cessione dell'azienda, salvo prova contraria, quando nei medesimi locali o in parte di essi viene esercitata attivita' commerciale dello stesso genere di quella esercitata dai precedenti titolari. L'ufficio delle imposte e' tenuto, su richiesta ed a spese del cessionario o del cedente, a rilasciare un certificato dal quale risulti il reddito di impresa e, nel caso di pluralita' di aziende, la quota di reddito riferibile all'azienda cedutaaggiunto: Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto. Il primo incanto non puo' aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo' aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo' ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita' commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art66 · fonte del testo

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