Art. 66 — Avviso di vendita dei beni pignorati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

Nel caso di cessione di aziende l'esattore puo' procedere al pignoramento dei beni mobili e delle merci ad esse relativi per il recupero dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonche' relative sopratasse, pene pecuniarie e interessi dovuti, per l'anno o l'esercizio in cui e' avvenuta la cessione e per quello anteriore, da tutti i precedenti titolari quando alla formazione degli imponibili nei loro confronti hanno concorso redditi derivanti dall'azienda ceduta. Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per quella sul reddito delle persone giuridiche, il pignoramento e' limitato al debito d'imposta proporzionalmente imputabile al reddito d'impresa. Quando alla formazione del reddito d'impresa concorrono una pluralita' di aziende, la responsabilita' dell'acquirente e' limitata alla parte di imposta imputabile alla quota di reddito derivante dall'azienda ceduta. Qualora trattisi di imposta sul reddito delle persone fisiche l'azione esecutiva e' limitata al recupero di una quota di imposta non eccedente la misura del venticinque per cento del reddito derivante dall'azienda ceduta per ogni periodo d'imposta. Agli effetti dei commi precedenti, si presume avvenuta la cessione dell'azienda, salvo prova contraria, quando nei medesimi locali o in parte di essi viene esercitata attivita' commerciale dello stesso genere di quella esercitata dai precedenti titolari. L'ufficio delle imposte e' tenuto, su richiesta ed a spese del cessionario o del cedente, a rilasciare un certificato dal quale risulti il reddito di impresa e, nel caso di pluralita' di aziende, la quota di reddito riferibile all'azienda ceduta.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 219/1991

    Questione infondata
    24 maggio 1991

    La mancata previsione, nell'art. 66, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di un diritto del cessionario d'azienda alla notifica dell'avviso di accertamento relativo alla rettifica del reddito derivante dall'azienda nell'anno della cessione ed in quello anteriore, non comporta, a scapito dello stesso cessionario, una compressione della tutela giurisdizionale lesiva dell'art. 24 Cost.. Non diversamente dal coobbligato in solido, anche il cessionario d'azienda, infatti - come ritenuto dalla Corte di cassazione - può far valere le sue ragioni innanzi alle commissioni tributarie, impugnando autonomamente l'avviso di mora e contestando non solo i presupposti della sua (limitata) responsabilità, ma anche la sussistenza del debito d'imposta del cedente. Inoltre, a conferma dell'ampia tutela assicuratagli, il cessionario d'azienda ha diritto (art. 66, ult. comma) al rilascio da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una certificazione che gli consente di comprendere l'intera situazione tributaria dell'azienda, fermo restando che nel giudizio d'impugnativa dell'avviso di mora grava sempre sull'Amministrazione finanziaria l'onere probatorio circa i presupposti della sua responsabilità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Sulla possibilità di impugnare l'avviso di mora v. S. n. 313/1985 e sulla estensione di tale principio al coobbligato in solido v. O. nn. 48/1988, 591/1988, 246/1989, 178/1990.

    Art. 66 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art66 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari