Art. 62 — Disposizioni particolari sui beni pignorabili

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. Se il pignoramento e' stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, l'esattore, nell'ipotesi prevista dal comma precedente ed in qualsiasi caso di desistenza dal procedimento, deve richiedere entro dieci giorni al conservatore del registro la cancellazione gratuita della trascrizione.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art62 · fonte del testo

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