Art. 30 — Interessi di mora

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 30 novembre 1980. Leggi il testo vigente →

Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposta e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennita' di mora nella misura del due per cento del debito, se il pagamento e' eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza, e del sei per cento se il pagamento e' effettuato oltre il detto termine. Quando la cartella di pagamento viene notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25, l'indennita' di mora e' dovuta dopo il decorso di dodici giorni da quello della notificazione. L'indennita' di mora e' dovuta dopo il decorso di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di mora quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento ovvero quando l'esattore, per le riscossioni fuori della sede dell'esattoria, non abbia ottemperato all'adempimento prescritto dal secondo comma dell'art. 27. L'indennita' di mora non e' dovuta quando, pur avendo il contribuente versato l'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata, il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile per il pagamento della rata medesima.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1973 al 30 novembre 1980

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 30, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art30 · fonte del testo

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