Art. 27 — Luogo e tempo del pagamento
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Abrogato dal 1 luglio 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Abrogato dal 1 luglio 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. 74 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza. Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa e' tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione. L'adempimento dell'anzidetta pubblicita' deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art27 · fonte del testo
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