Art. 3 — Riscossione mediante versamenti diretti
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Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:
- 1)le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, ((...)), e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; 18
- 2)NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;
- 3)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;
- 4)((NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1981, N. 546, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 DICEMBRE 1981, N. 692;)) 18
- 5)le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
- 6)l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
- a)le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);
- b)le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1).
- c)l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
- d)((le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
- e)le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; f)Le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, terzo e quinto comma, del decreto indicato al numero 1);
- g)le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
- h)le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546)). 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692
18Il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 3) che le modifiche apportate dallo stesso art. 1-bis hanno efficacia dal 1 febbraio 1982.
Testo in vigore dal 3 dicembre 1981 al 31 dicembre 1981
