Art. 23 — Esecutorietà dei ruoli
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Abrogato dal 1 luglio 1999
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
Abrogato dal 1 luglio 1999
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 17, 23, 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 – per la mancata fissazione di alcun termine di decadenza per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il rimettente, infatti, essendosi inequivocamente pronunciato sulla nullità dell'impugnato avviso di mora, ha reso del tutto irrilevanti, ai fini del logico sviluppo della decisione, le ulteriori censure con riguardo alla inesistenza di un termine perentorio per la notifica della cartella esattoriale nell'ipotesi di accertamento formale.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 31 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 luglio 1999. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il visto di esecutorieta' dei ruoli e' apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto e' redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorieta' e' apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorieta'aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art23 · fonte del testo
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