Art. 3 — Riscossione mediante versamenti diretti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1977 al 3 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria:

  • 1)le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 26, commi terzo e quinto, e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; ((2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920));
  • 3)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale;
  • 4)le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi primo e secondo, e all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;
  • 5)le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);
  • 6)l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:
  • a)le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);
  • b)le ritenute operate dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito a norma dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1). ((c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597)).

Testo in vigore dal 20 gennaio 1977 al 3 dicembre 1981

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 20 gennaio 1977. 15 parole tolte, 51 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: 2) gli acconti dovuti ai sensi dell'art. 4 per l'imposta sul reddito delle persone fisiche aggiunto: 2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.P.R. 24 DICEMBRE 1976, N. 920;

… modificazioni, e dell'ultimo comma dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, n. 1)aggiunto: . c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art3 · fonte del testo

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