Art. 17 — Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1999 al 12 agosto 2003. Leggi il testo vigente →
Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:
a)entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b)entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c)entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
Testo in vigore dal 1 luglio 1999 al 12 agosto 2003
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 236/2006
Altra decisione
16 giugno 2006
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui, nel disporre che le somme dovute dal contribuente, a seguito di accertamento formale ex art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono iscritte a pena di decadenza in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non prevede che entro il medesimo termine di decadenza debba anche essere notificata al contribuente la cartella di pagamento che contiene quei ruoli. Spetta, infatti, al giudice a quo valutare se, a seguito della sentenza di questa Corte n. 280 del 2005, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ed essendo entrato in vigore l'art. 1, comma 5- ter , del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 156, che ha abrogato l'art. 17 censurato, riformulando i termini di notifica della cartella esattoriale e prevedendo una disciplina transitoria, la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta. > >- Sentenza citata n. 280/2005.
Art. 17 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione…
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 17 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 17 (nel testo vigente per le dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 1999), 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non fissano un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il giudice ‘a quò, infatti, non fornisce una sufficiente motivazione sia in ordine alla rilevanza, poiché non chiarisce quali dei testi normativi disciplinano le fattispecie sottoposte al suo esame, sia in ordine alla individuazione delle questioni di costituzionalità proposte. - V. sentenza citata n. 107/2003.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 17, 23, 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - nel testo anteriore alla modifica operata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 – per la mancata fissazione di alcun termine di decadenza per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione (ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973) delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il rimettente, infatti, essendosi inequivocamente pronunciato sulla nullità dell'impugnato avviso di mora, ha reso del tutto irrilevanti, ai fini del logico sviluppo della decisione, le ulteriori censure con riguardo alla inesistenza di un termine perentorio per la notifica della cartella esattoriale nell'ipotesi di accertamento formale.
Art. 17 Riscossione imposte sul reddito · Art. 23 Riscossione imposte sul reddito · Art. 24 Riscossione imposte sul reddito · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), - nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 -, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria pro…
L'art. 2 del D.P.R. n. 506 del 1979, non integra l'ipotesi di eccesso di delega, dovendo infatti essere raffrontato con l'art. 22 della L. n. 114 del 1977 e non gia` con l'art. 10 n. 6 della L. n. 825 del 1971. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506 che, a modifica dell'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973, porta il termine di formazione dei ruoli, per le imposte sul reddito, da uno a cinque anni, decorrenti dalla fine dell'anno successivo a quello della presentazione della relativa dichiarazione).
Art. 17 Riscossione imposte sul reddito · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 22 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1977 al 1 luglio 1999. 125 parole tolte, 80 parole aggiunte in 4 capoversi.
Letolto: imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essereaggiunto: somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruolitolto: formati e consegnati all'intendenza di finanza,aggiunto: resi esecutivi a pena di decadenzatolto: ,aggiunto: :
aggiunto: a) entro il 31 dicembretolto: dell'annoaggiunto: del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazionetolto: . Nello stesso termine devono essere iscritti a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta e non versate. L'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali deve essere iscritta nei ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza,aggiunto: , per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
aggiunto: b) entro il 31 dicembre deltolto: secondoaggiunto: terzo anno successivo a quellotolto: per il quale l'imposta stessa e' dovuta. Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza,aggiunto: di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
aggiunto: c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivoaggiunto: , per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art17 · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari