Art. 17 — Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo

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((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576)). Le somme riscuotibili ai sensi dell'art. 3, ad esclusione di quelle di cui al n. 2) dello stesso articolo, non versate sono iscritte, a pena di decadenza, nei ruoli speciali, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In ogni altro caso le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1975 al 20 gennaio 1977

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 236/2006

    Altra decisione
    16 giugno 2006

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui, nel disporre che le somme dovute dal contribuente, a seguito di accertamento formale ex art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono iscritte a pena di decadenza in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, non prevede che entro il medesimo termine di decadenza debba anche essere notificata al contribuente la cartella di pagamento che contiene quei ruoli. Spetta, infatti, al giudice a quo valutare se, a seguito della sentenza di questa Corte n. 280 del 2005, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ed essendo entrato in vigore l'art. 1, comma 5- ter , del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 156, che ha abrogato l'art. 17 censurato, riformulando i termini di notifica della cartella esattoriale e prevedendo una disciplina transitoria, la questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta. > >- Sentenza citata n. 280/2005.

    Art. 17 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 390/2005

    Questione inammissibile
    14 ottobre 2005

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione…

    Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 17 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 352/2004

    Questione inammissibile
    19 novembre 2004

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione, degli artt. 17 (nel testo vigente per le dichiarazioni presentate prima del 1° gennaio 1999), 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non fissano un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella recante il ruolo derivante dalla liquidazione, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il giudice ‘a quò, infatti, non fornisce una sufficiente motivazione sia in ordine alla rilevanza, poiché non chiarisce quali dei testi normativi disciplinano le fattispecie sottoposte al suo esame, sia in ordine alla individuazione delle questioni di costituzionalità proposte. - V. sentenza citata n. 107/2003.

    Art. 17 Riscossione imposte sul reddito · Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1973 al 5 dicembre 1975. 36 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: L'iscrizione nei ruoli dell'imposta dovuta sui redditi dichiarati deve effettuarsi, a pena di decadenza, in tempo utile perche' l'ultima o unica rata scada entro dodici mesi dalla fine dell'anno o dell'esercizio cui la dichiarazione si riferisceaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576. Le somme riscuotibili ai sensi dell'art. 3, ad esclusione di quelle di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art17 · fonte del testo

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