Art. 6 — Autorità di sistema portuale

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(( Sono istituite quindici Autorita' di Sistema Portuale:

  • a)del Mare Ligure occidentale;
  • b)del Mare Ligure orientale;
  • c)del Mar Tirreno settentrionale;
  • d)del Mar Tirreno centro-settentrionale;
  • e)del Mar Tirreno centrale;
  • f)dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto;
  • g)del Mare di Sardegna;
  • h)del Mare di Sicilia occidentale;
  • i)del Mare di Sicilia orientale;
  • l)del Mare Adriatico meridionale;
  • m)del Mare Ionio;
  • n)del Mare Adriatico centrale;
  • o)del Mare Adriatico centro-settentrionale;
  • p)del Mare Adriatico settentrionale;
  • q)del Mare Adriatico orientale. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo 22, comma 2. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:
  • a)l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente;
  • b)il trasferimento di un porto a una diversa AdSP, previa intesa con la Regione nel cui territorio ha sede l'AdSP di destinazione. Sede della AdSP e' la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di due o piu' porti centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio e' interessato dall'AdSP, ha facolta' di individuare in altra sede di soppressa Autorita' Portuale aderente alla AdSP, la sede della stessa. L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo 1 svolge i seguenti compiti:
  • a)indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attivita' e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;
  • b)manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
  • c)affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • d)coordinamento delle attivita' amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
  • e)amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;
  • f)promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. L'AdSP e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed e' dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Si applicano i principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le AdSP adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialita', le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente dell'AdSP e il Segretario generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente dell'AdSP e di Segretario generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP e' assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6. L'AdSP e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 12. Ferma restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP e' disciplinata da un regolamento proposto dal Presidente dell'AdSP, deliberato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9 e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo delle autorita' di sistema portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a quello di riferimento. Le AdSP assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti. L'esecuzione delle attivita' di cui al comma 4, lettera b) e c) e' affidata in concessione dall'AdSP mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le AdSP non possono svolgere, ne' direttamente ne' tramite societa' partecipate, operazioni portuali e attivita' ad esse strettamente connesse. Con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'AdSP puo' sempre disciplinare lo svolgimento di attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu' efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AdSP territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti. All'interno delle circoscrizioni portuali, le AdSP amministrano, in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Per la gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio marittimo le AdSP si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.). Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, puo' essere ulteriormente ridotto il numero delle AdSP; sullo schema di regolamento e', altresi', acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le autorita' di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite autorita' di sistema portuale.)) 26
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169

26

Il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Gli organi delle soppresse Autorita' portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo".

Testo in vigore dal 15 settembre 2016 al 24 febbraio 2018

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 31707/2025

    4 dicembre 2025

    La tassa portuale per le operazioni di imbarco e sbarco delle merci, di cui all'art. 28, comma 6, della l. n. 84 del 1994, si applica a qualsiasi scalo, approdo o struttura di ormeggio comunque realizzata, ivi compresi i terminali marittimi destinati alla movimentazione di prodotti petroliferi, purché tali strutture ricadano in un'area portuale delimitata con il d.m. previsto dagli artt. 4, comma 4, e 6, comma 7, della medesima legge ovvero, in mancanza, nell'ambito territoriale di competenza dell'autorità marittima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto dovuta la tassa in relazione alle merci sbarcate e imbarcate presso il terminale petrolifero di Sarroch per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, in quanto compreso nell'area portuale di Cagliari).

    Art. 6 · Art. 4 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 28 Riordino della legislazione in materia portuale

    Rassegna di dicembre 2025, p. 168 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 133/2023

    Questione infondata
    30 giugno 2023

    I rapporti di lavoro instaurati con le autorità portuali non potevano ritenersi integralmente regolati dalla disciplina del pubblico impiego nella disciplina dettata dalla legge n. 84 del 1994, in considerazione della compresenza di funzioni eterogenee ad esse attribuite e della loro controversa qualificazione giuridica; anche dopo la riforma operata dal d.lgs. n. 169 del 2016 – che pure ha richiamato alcuni dei principi generali del d.lgs. n. 165 del 2001 e ha espressamente qualificato le AdSP quali enti pubblici non economici – tali rapporti hanno mantenuto i tratti salienti dello statuto privatistico del rapporto di lavoro. (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento all’art. 97, quarto comma, Cost., degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6, della legge n. 84 del 1994, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 169 del 2016, là dove concorrono ad escludere l’applicabilità alle autorità portuali dello statuto del pubblico impiego e a disciplinare i relativi rapporti di lavoro secondo le disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, consentendo, in particolare, ai dipendenti l’accesso in via automatica ad una qualifica superiore, non dirigenziale, per effetto dell’esercizio delle relative mansioni. Le disposizioni censurate – pur disciplinando, con carattere di indubbia specialità, il rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali – non violano il principio del pubblico concorso: la scelta del legislatore del 1994 di regolare tali rapporti di lavoro secondo modelli propri del diritto privato, e la conseguente applicabilità dell’art. 2103 cod. civ. nell’ambito delle progressioni in carriera, è giustificata dal perseguimento del buon andamento e dell’efficienza dell’amministrazione di tali autorità; la stessa non appare irragionevole, in quanto è finalizzata a mantenere un trattamento adeguatamente differenziato per rapporti che, per la loro genesi e per le esigenze di flessibilità connesse al concreto svolgimento delle prestazioni lavorative, presentano tratti di accentuata specialità).

    Art. 6 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 10 Riordino della legislazione in materia portuale · Art. 8 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 15 settembre 2016. 545 parole tolte, 1231 parole aggiunte in 24 capoversi.

tolto: Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli obiettiviaggiunto: Sono istituite quindici Autorita' di Sistema Portuale:

aggiunto: a) del Mare Ligure occidentale;

aggiunto: b) del Mare Ligure orientale;

aggiunto: c) del Mar Tirreno settentrionale;

aggiunto: d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;

aggiunto: e) del Mar Tirreno centrale;

aggiunto: f) dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto;

aggiunto: g) del Mare di Sardegna;

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

aggiunto: h) del Mare di Sicilia occidentale;

aggiunto: i) del Mare di Sicilia orientale;

aggiunto: l) del Mare Adriatico meridionale;

aggiunto: m) del Mare Ionio;

aggiunto: n) del Mare Adriatico centrale;

aggiunto: o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;

aggiunto: p) del Mare Adriatico settentrionale;

aggiunto: q) del Mare Adriatico orientale. I porti rientranti nelle AdSP di cui al comma 1, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis e dall'articolo 22, comma 2. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire:

aggiunto: a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione e' stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'AdSP territorialmente competente;

aggiunto: b) il trasferimento di un porto a una diversa AdSP, previa intesa con la Regione nel cui territorio ha sede l'AdSP di destinazione. Sede della AdSP e' la sede del porto centrale, individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di due o piu' porti centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica la sede della stessa. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio e' interessato dall'AdSP, ha facolta' di individuare in altra sede di soppressa Autorita' Portuale aderente alla AdSP, la sede della stessa. L'AdSP nel perseguimento degli obiettivi e delle finalita' di cui all'articolo 1 aggiunto: svolge i seguenti compiti:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, aggiunto: regolazione, promozione e controllo tolto: delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1,aggiunto: , anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attivita' autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei portitolto: , con poteri di regolamentazione e di aggiunto: e nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema portuale sono, altresi', conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi tolto: a tali attivita' ed aggiunto: alle attivita' e alle condizioni di igiene tolto: del lavoro in attuazione aggiunto: sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondalitolto: , previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;

… alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro tolto: dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata aggiunto: delle infrastrutture e dei trasporti;

aggiunto: d) coordinamento delle attivita' amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;

aggiunto: e) amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

aggiunto: f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali. L'AdSP e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed e' dotato di autonomia amministrativa tolto: salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonche' di autonomia diaggiunto: , organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria tolto: nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni tolto: di cui alla aggiunto: della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni tolto: nonche' le disposizioniaggiunto: . Si applicano i principi di cui al tolto: decreto legislativo 3 febbario 1993 aggiunto: titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. tolto: 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge aggiunto: 165. Le AdSP adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialita', le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per il Presidente dell'AdSP e il Segretario generale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 10. Per il periodo di durata dell'incarico di Presidente dell'AdSP e di Segretario generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP e' assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicita', imparzialita', oggettivita' e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6. L'AdSP e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 12. Ferma restando la facolta' di attribuire l'attivita' consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell'AdSP dinanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorita' o ad avvocati del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato. La gestione tolto: patrimoniale e finanziaria dell'autorita' portuale aggiunto: contabile e finanziaria di ciascuna AdSP e' disciplinata da un regolamento tolto: di contabilita' aggiunto: proposto dal Presidente dell'AdSP, deliberato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9 e approvato dal Ministro tolto: dei trasporti e della navigazione aggiunto: delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro tolto: del tesoro aggiunto: dell'economia e delle finanze. Si applicano, altresi', le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Il conto consuntivo delle autorita' tolto: portuali aggiunto: di sistema portuale e' allegato allo stato di previsione del Ministero tolto: dei trasporti e della navigazione aggiunto: delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio successivo a quello tolto: nel quale il medesimo e' approvato aggiunto: di riferimento. Le AdSP assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' aggiunto: di sistema portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti. tolto: L'esercizio aggiunto: L'esecuzione delle attivita' di cui al comma tolto: 1, lettere aggiunto: 4, lettera b) e c)tolto: , e' affidato in concessione dell'autorita' portuale mediante gara pubblica. Le autorita' portuali non possono esercitare aggiunto: e' affidata in concessione dall'AdSP mediante procedura di evidenza pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le AdSP non possono svolgere, ne' direttamente ne' tramite tolto: la partecipazione di societa' aggiunto: societa' partecipate, operazioni portuali tolto: ed aggiunto: e attivita' ad esse strettamente connesse. tolto: Le autorita' portuali possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche aggiunto: Con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'AdSP puo' sempre disciplinare lo svolgimento di attivita' e servizi di interesse comune e utili per il piu' efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Sono fatte salve, altresi', le discipline vigenti per i punti franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro tolto: dei trasporti e della navigazione aggiunto: delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AdSP territorialmente competente, con proprio decretotolto: , individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 13, decorsi aggiunto: stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti. All'interno delle circoscrizioni portuali, le AdSP amministrano, in via esclusiva, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, le aree e i beni del demanio marittimo, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Per la gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio marittimo le AdSP si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.). Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore tolto: della presente legge, aggiunto: del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro tolto: dei trasporti e della navigazione aggiunto: delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi aggiunto: dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tolto: possono essere istituite ulteriori autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo trienno abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1 gennaio 1995 puo' essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi aggiunto: valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, puo' essere ulteriormente ridotto il numero delle AdSP; sullo schema di regolamento e', altresi', acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al venir meno dei quali le autorita' di sistema portuale sono soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 15. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna delle istituite autorita' di sistema portuale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169

    Il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Gli organi delle soppresse Autorita' portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle AdSP, nominati ai sensi del presente decreto legislativo".

urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art6 · fonte del testo

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