Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1999 al 24 febbraio 2018. Leggi il testo vigente →

Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con decreto da emanare di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci nonche' delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo e' destinato all'assistenza ed alla tutela della integrita' fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi" e' abrogato. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale". L'eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potra' avvalersi del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale"

Testo in vigore dal 31 dicembre 1999 al 24 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1994 al 31 dicembre 1999. 300 parole tolte, 140 parole aggiunte.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con decreto da tolto: emanarsi di concerto col Ministro aggiunto: emanare di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, aggiunto: del bilancio e della programmazione economica, imporre a carico degli tolto: speditori aggiunto: spedizionieri e ricevitori di merci nonche' delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un … parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalita' tolto: stabilite aggiunto: stabiliti dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo e' destinato all'assistenza ed alla tutela della integrita' fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglietolto: , ivi compresa la gestione ed amministrazione della Casa di soggiorno per lavoratori portuali nel comune di Dovadola, ed e' devoluto ad una gestione speciale autonoma che subentra, a tutti gli effetti patrimoniali e finanziari, al bilancio speciale di cui alaggiunto: . Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269tolto: . La gestione speciale di cui al comma 1 e' amministrata dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un comitato composto da tre funzionari della direzione generale del lavoro marittimo e portuale, di cui uno avente qualifica di dirigente generale con funzioni di presidente, da un funzionario in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze e da due funzionari della ragioneria centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione. I compiti di segretario sono svolti da un funzionario della competente divisione della direzione generale del lavoro marittimo e portuale. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la misura di cui al comma 1 puo' essere rideterminata annualmente conaggiunto: , recante "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi" e' abrogato. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con tolto: i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione l'incremento percentuale del costo della vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno precedente. Con decreto del aggiunto: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale". L'eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione e' versato all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione tolto: di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le norme volte a regolare il procedimento di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, le attribuzioni del comitato ed i compensi relativi al suo funzionamento, nonche' l'amministrazione e la contabilita' della gestione di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e' abrogato il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269. aggiunto: provvede alla nomina del liquidatore che potra' avvalersi del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari