Art. 26 — Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali

Dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di appartenere al Ministero dei lavori pubblici ed e' trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione. Con decreto dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita' ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, appartenenti al servizio di cui al comma 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio di cui al comma 1. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione appositi capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori, nonche' per la gestione del servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente per le questioni che attengono alla valutazione dell'impatto ambientale, approva il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

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Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 102, comma 1, lettera g)) che sono soppresse le funzioni amministrative relative al piano poliennale di escavazione dei porti di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 6 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1994 al 6 maggio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

    Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 102, comma 1, lettera g)) che sono soppresse le funzioni amministrative relative al piano poliennale di escavazione dei porti di cui al presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art26 · fonte del testo

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