Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, sono elevate, per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Testo vigente dal 15 marzo 1955

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-02-27;66~art1 · fonte del testo

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