I contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e con legge 27 febbraio 1955, n. 66, sono elevati, per i porti marittimi, in misura non superiore rispettivamente a lire 4 e lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata, da ultimo, dalla presente legge, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Testo vigente dal 12 febbraio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-02-08;32~art1 · fonte del testo

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