Art. 5 — Regimi termali speciali e rilancio degli stabilimenti termali

Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assicurati aventi diritto avviati alle cure termali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 2 Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con le medesime modalita', anche agli iscritti ad enti, casse o fondi preposti alla gestione di forme anche sostitutive di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', in possesso dei requisiti previsti dall'INPS per l'ammissione al medesimo regime termale speciale. Gli organi periferici degli enti di cui al presente articolo sono tenuti a svolgere le attivita' necessarie per l'ammissione degli aventi diritto ai regimi termali speciali di cui al comma 1. A tale fine essi provvedono a comunicare una sintesi diagnostica dei singoli casi alla azienda unita' sanitaria locale di appartenenza del soggetto avente diritto e a quella nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento termale di destinazione. Al fine di rilanciarne e svilupparne l'attivita', gli stabilimenti termali di proprieta' dell'INPS sono trasferiti ai sensi dell'articolo 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208

2

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 301) che la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo non decorre piu' dal 1º gennaio 2016 ma dal 1º gennaio 2019.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 93/2003

    Parametro
    28 marzo 2003

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), proposta dalla Regione Lombardia per violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); dichiara non fon…

    Art. 1 Riordino del settore termale · Art. 3 Riordino del settore termale · Art. 5 Riordino del settore termale · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 2000 al 1 gennaio 2016. 17 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. tolto: Le prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. Il regime termale speciale in vigore per gli assicurati dell'INPS si applica, con …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma 301) che la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 del presente articolo non decorre piu' dal 1º gennaio 2016 ma dal 1º gennaio 2019.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323~art5 · fonte del testo

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