Riordino del settore termale

Art. 2 — Definizioni

Ai fini della presente legge si intendono per:

  • a)acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
  • b)cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);
  • c)patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
  • d)stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, ancorche' annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;
  • e)aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o piu' stabilimenti termali;
  • f)territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per acque minerali e termali. ((2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge))

Testo vigente dal 11 gennaio 2024

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Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 2000 al 11 gennaio 2024. 29 parole tolte, 29 parole aggiunte.

f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per acque minerali e termali. tolto: I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", " idrominerale", "thermae", "spa (salus per aquam)" sono aggiunto: 2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento tolto: alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b). aggiunto: agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323~art2 · fonte del testo

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