Art. 6 — Ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria

Il Ministro della sanita' puo' promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Al fine della realizzazione dei programmi di cui al comma 1, le regioni si avvalgono delle universita', degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attivita' relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 93/2003

    Questione infondata
    28 marzo 2003

    Le norme di cui all’art. 6, commi 1 e 2, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 – nel prevedere che il Ministro della sanità possa promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale nonché che per la realizzazione di detti programmi le Regioni si avvalgano delle Università, degli enti e degli istituti di ricerca specializzati, per lo svolgimento delle attività relative alla definizione dei modelli metodologici e alla supervisione tecnico-scientifica sulla attuazione degli stessi programmi – non determinano alcuna lesione delle competenze regionali. Nessun parametro costituzionale, infatti, riconosce alla Regione il ruolo di “interlocutore unico” in materia, né inibisce al Ministro l’assunzione delle suddette iniziative; nell’esercizio della competenza in materia di ricerca scientifica, d’altra parte, il legislatore statale ha scelto di coinvolgere le Regioni individuando i soggetti di cui esse possono avvalersi nella attuazione dei programmi, senza, tuttavia, che si tratti di una scelta imposta alla Regione. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, in quanto, da un lato, il diretto contatto del Ministro con le aziende del settore comporterebbe uno “scavalcamento” delle competenze regionali e, dall’altro, il 'numerus clausus' dei soggetti utilizzabili limiterebbe indebitamente l’autonomia organizzativa delle Regioni.

    Art. 1 Riordino del settore termale · Art. 3 Riordino del settore termale · Art. 5 Riordino del settore termale · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-10-24;323~art6 · fonte del testo

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