Art. 73 — Genitore rimasto privo di prole
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 123 del T.U. della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, modificato dall'articolo unico della l. 19 aprile 1906 n. 135; 12, comma sesto, l. 15 febbraio 1958 n. 46; 83 del vigente T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civ…
Art. 123 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 12 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), degli artt. 64, primo comma, lett. a) e 67 della legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 57, primo comma, lett. a), 58, 70 e 8…
Art. 73 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 64 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 67 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 1 Delega al Governo per il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 74 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il genitore che per la morte di uno o piu' figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finche' duri tale situazione, la pensione piu' favorevole che gli compete in base alle tabelle M, O, S e T aumentata della meta'. Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, prescindendo dal requisito dell'eta' e dalle condizioni economiche. L'aumento e' cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'articolo 71.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art73 · fonte del testo
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