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((Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite:

  • a)alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
  • b)al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
  • c)alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
  • d)all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
  • e)alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d);
  • f)all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonche' di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
  • g)all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
  • h)alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
  • i)alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale)).

Testo in vigore dal 14 gennaio 1986 al 27 gennaio 1989

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Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1963 al 14 gennaio 1986. 52 parole tolte, 214 parole aggiunte in 10 capoversi.

Il Club alpino italiano provvede, aggiunto: a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' tolto: statuarie,a mantenere in efficienza, in conformita' alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati. Assume adeguate aggiunto: previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite:

aggiunto: a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

aggiunto: b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

aggiunto: c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

aggiunto: d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

aggiunto: e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d);

aggiunto: f) all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonche' di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;

aggiunto: g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la aggiunto: vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio tolto: dell'alpinismo e aggiunto: delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli tolto: alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonche' per il recupero delle saline dei caduti aggiunto: infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: h) alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

aggiunto: i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1963-01-26;91~art2 · fonte del testo

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