Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite:

  • a)alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
  • b)al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
  • c)alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
  • d)all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
  • e)alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d); ((f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;))
  • g)all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
  • h)alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
  • i)alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale.

Testo vigente dal 27 gennaio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1989

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1986 al 27 gennaio 1989. 13 parole tolte, 6 parole aggiunte.

f) all'organizzazione ed alla gestione, tolto: tramite l'Associazione guide alpine italiane aggiunto: per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida tolto: alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonche' aggiunto: speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-01-26;91~art2 · fonte del testo

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