Il Club alpino italiano (CAI), ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, conserva la facolta' di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attivita' sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. Le attivita' degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attivita' didattiche per le finalita' di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Testo vigente dal 16 marzo 1991

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-03-08;81~art21 · fonte del testo

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