Art. 20 — Scuole e istruttori del C.A.I

Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facolta' di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni. Le attivita' degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attivita' didattiche per le finalita' di cui al comma 1 non possono essere denominate "scuole di alpinismo" o "di sci-alpinismo" e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Testo vigente dal 12 gennaio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-01-02;6~art20 · fonte del testo

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