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Miscellanea
Riordinamento del Club alpino italiano
Legge 26 gennaio 1963, n. 91
- Aggiornato al
- 22 settembre 2019
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club alpino italiano". Esso…
- Art. 2Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito…
- Art. 3La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del regolamento per l'esecuzione del…
- Art. 4senza rubricaabrogato
- Art. 5A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, e' autorizzata, a favore del Club…
- Art. 6L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui…
- Art. 7Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali…
- Art. 8Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo puo' procedere allo…
- Art. 9Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti o delle relative norme di…
- Art. 10Il Club alpino italiano provvedera', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore…
- Art. 11Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e…
- Art. 12Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sara' provveduto…
