Art. 36 — Disponibilità presso aziende di credito
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 36 della legge 5 agosto 1978 n. 468 ha consentito alle Regioni di mantenere - presso le aziende di credito facenti servizio di cassa per le regioni stesse - disponibilita` provenienti dal bilancio dello Stato per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della legge n. 468/1978 e per una consistenza pari a quella posta in essere alla data del 30 giugno 1978: e poiche` si tratta di una norma di carattere transitorio, emanata al fine di evitare scoperti in pregiudizio di coloro che avevano rapporti con le suddette aziende di credito, e` dubbio che esista un interesse della Regione a coltivare l'impugnazione e l'impugnazione stessa e` comunque infondata non ricorrendo alcuna lesione dell'autonomia finanziaria regionale. (Infondatezza - in relazione agli artt. 119, 115 e 123 Cost. della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 36 della legge 5 agosto 1978 n. 468 sollevata dalla Regione Veneto).
Art. 31 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 36 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
L'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel consentire in via transitoria, alle Regioni di mantenere disponibilita` finanziarie presso le aziende di credito esercenti il servizio di cassa per le regioni stesse, non viola gli artt. 1, 20, 36 e 38 dello Statuto della Regione siciliana.
Art. 127 cost. · Art. 130 cost. · Art. 34 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 31 Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010. 46 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge gli enti di cui ai precedenti articoli 31 e 32 possono mantenere disponibilita' presso aziende di credito per una consistenza pari a quella in essere alla data del 30 giugno 1978.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009 N.196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art36 · fonte del testo
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