Art. 35 — Quote annuali di spese pluriennali
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010. 117 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni che determinano le quote annuali di spesa di leggi a carattere pluriennale, escluse quelle previste dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge, cessano di avere validita' a partire dall'esercizio finanziario 1979. L'indicazione della quota destinata a gravare sul bilancio annuale e su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale e' rinviata alla legge finanziaria, la quale la determina tenendo conto anche degli impegni giuridicamente perfezionati. In sede di prima applicazione il Ministro del tesoro e' autorizzato ad individuare, con propri decreti, le leggi cui si riferisce la deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 18 della presente legge. Il Ministro del tesoro, con apposita nota da trasmettere al Parlamento, motiva le ragioni delle scelte effettuate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009 N.196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art35 · fonte del testo
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