Secondo la giurisprudenza costituzionale, una volta accertata la validità di un limite delle complessive disponibilità regionali suscettibili di rimanere depositate presso aziende di credito, la determinazione della corrispondente percentuale si risolve in una puntuale e conseguenziale decisione di "politica economica", che non sipresta ad essere riesaminata dalla Corte. Di conseguenza, non risulta illegittimo l'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), per aver previsto riduzioni, dal 12 al 6 fino al 4 per cento, delle disponibilità che la Regione può mantenere presso i suoi tesorieri o cassieri, trattandosi, peraltro, di misure che non precludono alle Regioni la facoltà di disporre delle proprie risorse, ne' eliminano la competenza legislativa regionale prevista dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, sebbene il coordinamento finanziario così esercitato dal legislatore statale interferisca inevitabilmente nel concreto funzionamento dei servizi delle Regioni e resti ferma l'esigenza che i rapporti tra le tesorerie regionali e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato siano regolati in modo tale da escludere il pericolo di improvvisi vuoti di cassa. Il che può essere evitato solo assicurando che i ritmi di accreditamento dei fondi dalle tesorerie dello Stato a quelle regionali si svolgano "sulla base ed in conformità alle previste esigenze ed alle accertate disponibilità di cassa delle Regioni". E la circostanza che l'"interpretazione operativa" della legge n. 720, effettuata dai conseguenti decreti ministeriali, trascuri detto principio non basta a concretare un vizio della legge stessa, dovendo trovare rimedio per mezzo di appositi conflitti di attribuzione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. - sotto il profilo che risulterebbe lesa la competenza delle Regioni ad organizzare i propri uffici, e dunque il proprio servizio di tesoreria, ed anche perché detta disposizione determinerebbe "una perdita di efficienza per l'accrescimento di difficoltà di pagamenti e di erogazioni, in conseguenza dell'irragionevole appiattimento di qualsiasi elasticità", date le riduzioni delle percentuali nei termini di cui sopra). - S. n. 245/1984.
Art. 1 Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 119 cost.