Nel primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole: "per un importo superiore al sei per cento dell'ammontare" sono sostituite dalle parole: "per un importo superiore al quattro per cento dell'ammontare" e le parole: "che costituisce il limite del sei per cento" sono sostituite dalle altre: "che costituisce il limite del quattro per cento". Dopo queste ultime sono aggiunte le parole: "Ove venga accertato che le disponibilita' degli enti e degli organismi pubblici presso le aziende di credito tesorieri o cassieri superino il limite del quattro per cento, comunicato dagli enti e dagli organismi medesimi, e' posto a carico delle aziende di credito, sulle disponibilita' eccedenti, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti, da versare al bilancio dello Stato secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro".

Testo vigente dal 29 ottobre 1984

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 243/1985

    Illegittimità dichiarata
    29 ottobre 1985

    Secondo la giurisprudenza costituzionale, una volta accertata la validità di un limite delle complessive disponibilità regionali suscettibili di rimanere depositate presso aziende di credito, la determinazione della corrispondente percentuale si risolve in una puntuale e conseguenziale decisione di "politica economica", che non sipresta ad essere riesaminata dalla Corte. Di conseguenza, non risulta illegittimo l'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi regionali), per aver previsto riduzioni, dal 12 al 6 fino al 4 per cento, delle disponibilità che la Regione può mantenere presso i suoi tesorieri o cassieri, trattandosi, peraltro, di misure che non precludono alle Regioni la facoltà di disporre delle proprie risorse, ne' eliminano la competenza legislativa regionale prevista dall'art. 33 della legge 19 maggio 1976, n. 335, sebbene il coordinamento finanziario così esercitato dal legislatore statale interferisca inevitabilmente nel concreto funzionamento dei servizi delle Regioni e resti ferma l'esigenza che i rapporti tra le tesorerie regionali e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato siano regolati in modo tale da escludere il pericolo di improvvisi vuoti di cassa. Il che può essere evitato solo assicurando che i ritmi di accreditamento dei fondi dalle tesorerie dello Stato a quelle regionali si svolgano "sulla base ed in conformità alle previste esigenze ed alle accertate disponibilità di cassa delle Regioni". E la circostanza che l'"interpretazione operativa" della legge n. 720, effettuata dai conseguenti decreti ministeriali, trascuri detto principio non basta a concretare un vizio della legge stessa, dovendo trovare rimedio per mezzo di appositi conflitti di attribuzione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 720 del 1984, sollevata dalla Regione Toscana - in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. - sotto il profilo che risulterebbe lesa la competenza delle Regioni ad organizzare i propri uffici, e dunque il proprio servizio di tesoreria, ed anche perché detta disposizione determinerebbe "una perdita di efficienza per l'accrescimento di difficoltà di pagamenti e di erogazioni, in conseguenza dell'irragionevole appiattimento di qualsiasi elasticità", date le riduzioni delle percentuali nei termini di cui sopra). - S. n. 245/1984.

    Art. 1 Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici · Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari