Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome ((, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni)). All'((Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA))) compete ((unicamente)) la gestione della riserva nazionale ai sensi ((dell'articolo 3)), l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi ((di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8)), nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119)). Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma. ((Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia)) sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli ((nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto)). In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 10.000 e non superiore a Euro 100.000. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ((ai sensi dell'articolo 4)) e le loro organizzazioni, le organizzazioni ((dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)), nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal ((decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188)), si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. ((I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto)). Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ((sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari)), sono definite le modalita' di attuazione ((delle disposizioni del presente decreto)). L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 ((...)). In caso di mancato versamento del prelievo supplementare ((dovuto)), le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le ((misure)) di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Testo vigente dal 31 maggio 2003

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Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2003 al 31 maggio 2003. 113 parole tolte, 128 parole aggiunte.

Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonometolto: . All'AGEA competeaggiunto: , alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente la gestione della riserva nazionale ai sensi tolto: degli articoli 2 e aggiunto: dell'articolo 3, l'esecuzione del calcolo delle quantita' e degli importi di cui tolto: agli articoli 9 e 11 aggiunto: all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8, nonche' l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001. … maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto. tolto: Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119. Restano ferme le funzioni di controllo dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle … violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma. tolto: I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti aggiunto: Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonche' alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controllitolto: , nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi aggiunto: nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al tolto: comma 4 aggiunto: presente decreto. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a Euro … del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi tolto: del regolamento (CE) n. 1392/2001 aggiunto: dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tolto: tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente aggiunto: dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonche' i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo tolto: 16 aggiunto: 15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 7. aggiunto: I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, tolto: sentita aggiunto: sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato tolto: eaggiunto: , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiunto: e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di attuazione tolto: di cui al comma 6 aggiunto: delle disposizioni del presente decreto. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto e' effettuata dalle regioni e … applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689tolto: , con esclusione della facolta' di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima leggeaggiunto: .... In caso di mancato versamento del prelievo supplementare aggiunto: dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le tolto: sanzioni aggiunto: misure di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-03-28;49~art1 · fonte del testo

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