Art. 10-ter — Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresi' l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito un organismo collegiale, composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in quiescenza, che svolge le funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall'Avvocato generale dello Stato, e da un dirigente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal direttore dell'AGEA. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e rimangono in carica per tre anni. L'organismo di cui al comma 1 ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. L'organismo di cui al comma 1 verifica i requisiti di ammissibilita' dell'istanza e formula, avvalendosi dei competenti uffici dell'AGEA, una proposta transattiva e non novativa, secondo le seguenti modalita':

  • a)applicazione dei criteri di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3;
  • b)applicazione di una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3 per cento annuo a partire dall'anno successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito, elevabile fino allo 0,5 per cento per i produttori in attivita' alla data di presentazione dell'istanza;
  • c)applicazione di una riduzione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 10-bis nella misura massima del 50 per cento.
  • c-bis)((su richiesta del produttore in sede di istanza o di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. E' fatta salva la facolta' per il produttore di aderire a una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall'organismo)). L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorita' giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. ((In ragione dell'importo del debito e tenuto conto della situazione economica del produttore, la proposta puo' prevedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali)). L'istante, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, puo' comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta ovvero domandare di essere audito dall'organismo di cui al comma 1. In caso di accettazione della proposta, l'organismo di cui al comma 1 redige un verbale, trasmesso all'istante per la firma digitale, nel quale e' riprodotta, unitamente alla proposta transattiva, la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi giurisdizionali pendenti e di acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. Il verbale e' sottoscritto digitalmente e restituito entro quindici giorni dalla ricezione. Entro centoventi giorni dalla data di ricezione del verbale sottoscritto, l'istante provvede al pagamento della somma quantificata in sede transattiva ((ovvero della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto)). In caso di audizione dinanzi all'organismo di cui al comma 1, l'istante puo' rappresentare elementi ulteriori di valutazione che diano conto della riduzione della produzione, anche dovuta a calamita' naturali, fattori economici imprevedibili, situazioni sanitarie eccezionali o circostanze di perdurante crisi internazionale incidenti sull'approvvigionamento delle risorse. Tenuto conto degli elementi forniti dall'istante, l'organismo di cui al comma 1 puo' formulare una nuova proposta transattiva applicando una riduzione ((nella misura massima del 15 per cento rispetto alla precedente proposta, previa adozione da parte dello stesso organismo di parametri preventivi, con l'applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attivita' o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti)). L'istante, nei successivi dieci giorni, puo' accettare la nuova proposta transattiva. In caso di accettazione si applicano le disposizioni del comma 6. Al rifiuto della proposta transattiva da parte dell'istante o all'inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 5 consegue la decadenza dalla possibilita' di accedere alla transazione e ai benefici previsti dal presente articolo. Restano dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Dalla data di presentazione dell'istanza fino al decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6, sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea ((e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa)). In caso di mancata conclusione della transazione, le medesime procedure di riscossione e di recupero sono riattivate a decorrere dalla data di ricezione del verbale di esito negativo della transazione. Ai fini del presente comma, l'AGEA trasmette tempestivamente per via telematica all'agente della riscossione i necessari provvedimenti di sospensione della riscossione e di eventuale revoca della stessa sospensione. Il compenso dei componenti dell'organismo di cui al comma 1 e' costituito da una parte fissa annua, onnicomprensiva e al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a 20.000 euro per il presidente e a 10.000 euro per ciascun componente, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e da una parte variabile, determinata nella percentuale dello 0,5 per cento del valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per tutti i componenti. Nel verbale di transazione di cui al comma 6 e' indicato l'ammontare delle somme dovute dall'istante destinate al compenso dei componenti dell'organismo. Le somme cosi' individuate sono accantonate da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e liquidate trimestralmente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso di cui al primo periodo, comprensivo della parte fissa e di quella variabile, non puo' essere superiore a 120.000 euro annui per il presidente e a 100.000 euro annui per i componenti e rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ((Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalita' disciplinate ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis, comunicato al produttore dall'organismo di cui al comma 1 del presente articolo con la proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell'articolo 10-bis, in capo all'AGEA. Il ricalcolo effettuato dall'organismo non e' impugnabile.)) ((Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, l'AGEA procede entro novanta giorni alla escussione delle fideiussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n. 119. All'esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni, l'AGEA provvede tempestivamente ad informare l'organismo di cui al comma 1. Nell'ipotesi di conclusione della transazione con rateazione, l'AGEA dispone l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di transazione determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA)).

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

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Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2025 al 1 gennaio 2026. 1 parola tolta, 336 parole aggiunte.

aggiunto: c-bis) su richiesta del produttore in sede di istanza o di istruttoria, inserimento nella proposta transattiva delle sole imputazioni iscritte come esigibili nel Registro nazionale dei debiti. E' fatta salva la facolta' per il produttore di aderire a una proposta transattiva includente sia le campagne con imputazioni esigibili sia le campagne con imputazioni non esigibili, previa ricezione di ricalcolo comunicato dall'organismo. L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di presentazione … le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. aggiunto: In ragione dell'importo del debito e tenuto conto della situazione economica del produttore, la proposta puo' prevedere la rateizzazione della somma dovuta per una durata non superiore a dieci anni, con applicazione degli interessi legali. L'istante, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, puo' comunicare l'accettazione o … ricezione del verbale sottoscritto, l'istante provvede al pagamento della somma quantificata in sede transattiva aggiunto: ovvero della prima rata del piano di rateizzazione sottoscritto. In caso di audizione dinanzi all'organismo di cui al comma 1, l'istante puo' … 1 puo' formulare una nuova proposta transattiva applicando una riduzione nella misura massima del tolto: 10 aggiunto: 15 per cento rispetto alla precedente propostaaggiunto: , previa adozione da parte dello stesso organismo di parametri preventivi, con l'applicazione di criteri di maggior favore per le aziende agricole ancora in attivita' o per le posizioni debitorie in capo agli eredi di produttori deceduti. L'istante, nei successivi dieci giorni, puo' accettare la nuova proposta transattiva. In caso … di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea aggiunto: e sono svincolate le somme oggetto di pignoramento anche presso terzi, ai soli fini del pagamento delle somme dovute per la transazione conclusa. In caso di mancata conclusione della transazione, le medesime procedure di riscossione e … 2011, n. 214, e 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147aggiunto: . Il ricalcolo degli importi del prelievo con le modalita' disciplinate ai commi 2 e 3 dell'articolo 10-bis, comunicato al produttore dall'organismo di cui al comma 1 del presente articolo con la proposta transattiva, ha valore di notifica e sostituisce, in caso di sottoscrizione della stessa, le previsioni di notifica previste, dal comma 4 dell'articolo 10-bis, in capo all'AGEA. Il ricalcolo effettuato dall'organismo non e' impugnabile. Al fine di favorire la chiusura delle posizioni debitorie pendenti, l'AGEA procede entro novanta giorni alla escussione delle fideiussioni bancarie e assicurative prestate dalle aziende sanzionate e all'acquisizione dei pegni prestati dalle medesime aziende ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 30 maggio 2003, n. 119. All'esito positivo delle predette escussioni ed acquisizioni, l'AGEA provvede tempestivamente ad informare l'organismo di cui al comma 1. Nell'ipotesi di conclusione della transazione con rateazione, l'AGEA dispone l'annullamento del carico affidato all'agente della riscossione; il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di transazione determina la reiscrizione a ruolo del carico da parte della stessa AGEA.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69~art10ter · fonte del testo

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