Art. 3 — Revoca e assegnazione della quota
((1. In conformita' all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3950/92, nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarita' del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla decadenza della titolarita' della quota i produttori per i quali le regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e le province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarita' del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata defnizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della quota)) I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 ((e nel territorio delle regioni insulari)) confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano ((, le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate)). I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti. (( Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorita':
- a)ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
- b)a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
- c)i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la fnalita' di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione. 4-bis. 1n nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata)) Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che puo' essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.
Testo vigente dal 31 maggio 2003
