Art. 7 — Pluralità e successione di acquirenti
Se un produttore intende consegnare latte a piu' acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi ((...)) un'apposita dichiarazione di pluralita' ((, inviata anche alla regione o alla provincia autonoma,)) contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota "consegne" tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralita' deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, e' tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7. La quota gia' utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte e' indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non puo' essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti. Se un produttore effettua consegne a piu' di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota "consegne". I quantitativi di riferimento cosi' revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano. ((3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalita' previste dall'articolo 1))
Testo vigente dal 31 maggio 2003
