A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, ((considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e)) delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79. (( E' istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: "copia per l'acquirente". 2-ter. La titolarita' del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualita' di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilita' del quantitativo individuale di riferimento))

Testo vigente dal 31 maggio 2003

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Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2003 al 31 maggio 2003. 21 parole tolte, 139 parole aggiunte.

… della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, aggiunto: considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 … febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79. aggiunto: E' istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette. Prima dell'inizio di ogni periodo di tolto: produzione lattiera aggiunto: commercializzazione le regioni e tolto: province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio aggiunto: le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimentotolto: , cosi' come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). aggiunto: di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: "copia per l'acquirente". 2-ter. La titolarita' del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualita' di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilita' del quantitativo individuale di riferimento

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2003-03-28;49~art2 · fonte del testo

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