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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli "Iscritti a domanda", il contributo e' determinato in misura pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 12. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.

Testo in vigore dal 26 aprile 1991 al 1 gennaio 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 248/1997

    Questione infondata
    18 luglio 1997

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n.…

    Art. 32 Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari · Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art32 · fonte del testo

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