A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357. 1 Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli "Iscritti a domanda", il contributo e' determinato in misura pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 12. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 dicembre 1993, n. 537

1

La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 26) che "La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto".

Testo vigente dal 1 gennaio 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 248/1997

    Questione infondata
    18 luglio 1997

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n.…

    Art. 32 Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari · Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1991 al 1 gennaio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1993, n. 537

    La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 26) che "La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art32 · fonte del testo

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