Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/06/1997 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1996 dal

pretore di Rieti sui ricorsi riuniti proposti da Marchetti Enzo ed

altri contro l'ENPAV, iscritta al n. 1119 del registro ordinanze 1996

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione dell'ENPAV nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,

veterinari iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della legge

12 aprile 1991, n. 136, avevano chiesto l'accertamento

dell'inesistenza del loro obbligo contributivo nei confronti

dell'ENPAV, sancito dall'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre

1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), il pretore

di Rieti, con ordinanza emessa il 9 aprile 1996, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione - questione di

legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui prevede,

interpretando l'art. 32 della legge n. 136 del 1991, che l'iscrizione

all'ENPAV e la relativa contribuzione siano obbligatorie soltanto per

i veterinari iscritti all'albo anteriormente all'entrata in vigore di

detta legge;

che, a parere del rimettente, la norma violerebbe "il principio

ontologico del diritto" di irretroattività della legge prevedendo il

ripristino dell'obbligo di iscrizione all'ENPAV e così contrastando

per l'irragionevolezza con l'art. 3 della Costituzione, richiamato

anche quanto a disparità tra veterinari liberi professionisti da un

lato e lavoratori dipendenti dall'altro, penalizzati questi ultimi da

una doppia contribuzione, lesiva dell'art. 38 della Costituzione

(poiché creativa di oneri superiori a quelli necessari per

assicurare "mezzi adeguati");

che, secondo il giudice a quo sarebbe infine vulnerato l'art. 97

della Costituzione in quanto, assoggettandosi a contribuzione solo

alcuni lavoratori iscritti all'albo, risulterebbe compromessa

l'imparzialità della pubblica amministrazione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha

chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione,

richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 88 del 1995;

che nel medesimo senso ha concluso l'ENPAV, intervenuto nel

giudizio dinanzi a questa Corte.

Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata, con la

sentenza n. 88 del 1995 (anche in riferimento ad ulteriori parametri

rispetto a quelli evocati dal giudice rimettente) e manifestamente

infondata con ordinanze nn. 252 e 455 del 1995, la questione

sollevata dal pretore di Rieti;

che quest'ultimo non offre argomenti ulteriori o diversi né

profili di censure nuovi rispetto a quelli esaminati nelle citate

decisioni, tutte peraltro anteriori all'emissione dell'ordinanza di

rimessione ma non considerate dal giudice a quo;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, dal pretore di

Rieti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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