I primi tre commi dell'articolo 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sono sostituiti dai seguenti: "Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 650 anno di eta', con almeno 15 anni di contribuzione. La pensione di invalidita' spetta all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacita' all'esercizio della sua professione ed abbia contribuito all'Ente da almeno due anni all'atto della sopravvenuta invalidita'. L'assicurato che al compimento del 650 anno di eta' non possa far valere 15 anni di contribuzione potra' continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreche' per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di iscrizione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidita', spetta una pensione ai superstiti nella misura di cui al successivo articolo 23. I superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di riversibilita' sono: il coniuge, i figli legittimi, naturali, legittimati o riconosciuti, o, in mancanza del coniuge e figli, i genitori che a termine di legge erano a carico dell'iscritto o del pensionato".

Testo vigente dal 27 ottobre 1967

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-10-06;949~art4 · fonte del testo

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