Art. 29 — Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni

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Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge,gli avvocati,i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con carattere di continuita' la professione o il praticantato a norma dell' articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319,possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti della iscrizione,se gia' iscritti,risalendo al massimo all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952. 1 La domanda deve essere accompagnata,a pena di inammissibilita',dalla comunicazione prevista dall' articolo 17,relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione. ((Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall'articolo 18, terzo comma, per ogni anno di anzianita', del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980)). Per conseguire la pensione,gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975,n.319,dall' articolo 1 della legge 25 febbraio 1963,n.289 e dall' articolo 2 della legge 8 gennaio 1952,n.6,per i rispettivi periodi di efficacia,nonche' la anzianita' occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 maggio 1983, n. 175

1

La L. 2 maggio 1983, n. 175, ha disposto (con l'art.3) che "Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 13 maggio 1983 al 6 marzo 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 845/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 133/1984, O.n. 279/1985.

    Art. 4 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 5 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 6 Riforma del sistema previdenziale forense · Art. 7 Riforma del sistema previdenziale forense

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1983

Confronto con la versione in vigore dal 27 settembre 1980 al 13 maggio 1983. 31 parole tolte, 46 parole aggiunte.

… anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile.tolto: ad aggiunto: Ad essa deve seguireaggiunto: , a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi aggiunto: dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti tolto: dall' articolo 18,primo aggiunto: dall'articolo 18, terzo comma, per ogni anno di anzianita', del contributo tolto: minimo vigente all'atto della entrata in vigore della presente legge,nonche' delle maggiori somme dovute in aggiunto: dovuto in base alle disposizioni tolto: del tempo. L'omesso o ritardato pagamento comporta decadenza della domanda aggiunto: allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980. Per conseguire la pensione,gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 maggio 1983, n. 175

    La L. 2 maggio 1983, n. 175, ha disposto (con l'art.3) che "Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e' riaperto per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art29 · fonte del testo

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