Art. 6 — Silenzio

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Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso all'autorita' giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1972 al 20 febbraio 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28163/2025

    23 ottobre 2025

    Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150 del 2011, ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deve farsi decorrere - quando sia preceduto dal ricorso gerarchico - dalla data di formazione del silenzio rigetto dell'Amministrazione competente e, pertanto, solo a seguito dell'inutile decorso del termine di novanta giorni ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 previsto per la decisione del ricorso in sede amministrativa.

    Art. 6

    Rassegna di ottobre 2025, p. 34 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-11-24;1199~art6 · fonte del testo

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