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[1]Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e, in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3 e' punito per il semplice fatto dell'offerta, con la reclusione fino ad un mese.

[2]Qualora l'offerta sia fatta a mezzo della stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, la pena e' della reclusione da uno a sei mesi, e nella prima ipotesi, il tipografo, se non abbia concorso nel reato, e' punito con la multa da L. 100 a L. 2000.

Testo in vigore dal 29 aprile 1925 al 15 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-04-19;475~art4 · fonte del testo

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